COLPA MEDICA. AZIONE DI REGRESSO SOLO SE LA CLINICA PROVA LA RESPONSABILITA’ ESCLUSIVA DEL SANITARIO

RESPONSABILITA’ DEL NOTAIO. RILEVA LA BUONA FEDE OGGETTIVA
24 Ottobre 2019
COLPA MEDICA: AI CONGIUNTI DEL PAZIENTE CHE NECESSITA DI ASSISTENZA SPETTA IL DANNO DERIVANTE DAL “CAMBIO DI ABITUDINI DI VITA”
5 Novembre 2019

Con l’ordinanza n° 24167 del 2019 la Suprema Corte torna sul tema dell’azione di regresso della clinica privata nei confronti del sanitario, libero professionista, per i danni cagionati al paziente a seguito di intervento chirurgico.

Viene, in particolare, posto in luce l’onere della prova – gravante in capo alla clinica – circa la sussitenza della esclusiva responsabilità del medesimo sanitario nella causazione dell’evento dannoso.

In difetto dell’assolvimento di un siffatto onere la struttura sanitaria sarà, infatti, tenuta al risarcimento integrale dei danni ai pazienti senza alcuna possibiltà di regresso nei confronti del medico operante.

Nel caso di specie: trattavasi di ricorso presentato dagli eredi del sanitario il quale – in secondo grado – era stato condannato a pagare alla clinica, in via regresso, la somma di € 78.000,00 da quest’ultima corrisposti alla paziente rimasta danneggiata a seguito di intervento chirurgico. L’azione di regresso scaturiva dalla precedente condanna in solido avutasi a seguito del giudizio di primo grado ove le medesime parti erano state condannate al pagamento della somma di 122.000 euro di risarcimento. Di qui il gravame a mezzo del  quale la struttura chiedeva accertarsi la piena ed esclusiva responsabilità del medico chirurgo nella causazione del danno con contestuale esercizio dell’azione di regresso in forza dell’art. 1218 c.c.

La Corte di Cassazione accoglieva solo parzialmente il ricorso presentato dalle eredi del sanitario evidenziando il  rapporto contrattuale instaurato dalla dannegggiata con la struttura sanitaria da cui non poteva che discendere, in ogni caso, la responsabilità in solido con il medico chirurgo, ex art 2049 c.c e non quindi ex art 2051 c.c. come sostenuto dai ricorrenti.

Rigettato dunque il primo motivo del ricorso la Suprema Corte accoglieva, come anzi detto, il secondo afferente la violazione delle regole sulla distribuzione degli oneri probatori.

Non è, infatti, sul medico operante che incombe l’onere di provare oggetto e perimetro di responsabilità della struttura sanitaria.

L’onere di provare la responsabilità del coobbligato solidale è in capo, secondo la Corte di Cassazione, al soggetto che agisce in regresso indi sulla clinica privata la quale avrebbe dovuto dimostrare la esclusiva responsabilità del medico.

Avv. Egidio Oronzo