La Corte di Cassazione – con sentenza del 19/9/2019 n. 23328 – torna sul delicato tema della validità del consenso informato.
Il caso: vede la danneggiata convenire in giudizio un medico il quale aveva “indotto” la stessa a sottoporsi ad intervento chirurgico dal cui esisto negativo le erano derivate notevoli sofferenze sia fisiche che psichiche.
L’intervento in parola era descritto dal sanitario in modo assai generico e ritenuto come non rischioso quanto alle possibili sue implicazioni. Ad un siffatto intervento programmato, peraltro, ne seguivano altri due “riparatori” in difetto di previo consenso della danneggiata la quale pativa notevoli ed ulteriori sofferenze.
Indi ne seguiva un quarto che non rimuoveva, tuttavia, i danni cagionati dai precedenti tre. Seguiva un ultimo intervento a seguito del quale la danneggiata, sporta querela contro il sanitario in questione, richiedeva danni non patrimoniali consistenti nel dolore fisico e psichico subiti causa l’intero decorso clinico e che la avrebbe poi condotta a separazione dal marito.
La Suprema Corte: ribadisce il diritto del paziente ad ottenere informativa precisa ed adeguata in merito alla tipologia nonchè possibili conseguenze dell’intervento chirurgico cui deve sottoporsi.
La violazione dell’obbligo di informazione, in particolare, può determinare sia un danno alla salute che una lesione del principio di autodeterminazione del paziente.
Ai fini del risarcimento del danno da violazione del diritto di autodeterminarsi: la responsabilità del sanitario per violazione dell’obbligo di acquisire il consenso informato discende dal solo fatto della sua condotta omissiva. Indi: nessun onere a carico del paziente di dimostrare che in presenza di una informativa esaustiva e specifica egli non si sarebbe sottoposto all’ intervento.
Rileva, infatti, unicamente che il paziente non sia stato posto nelle condizioni di assentire al trattamento sanitario nella piena consapevolezza di ogni sua implicazione anche solo astratta.
Ciò premesso per i giudici di legittimità: la sottoscrizione da parte del paziente di un modulo generico è inidonea a costituire validamente il consenso poichè da un siffatto documento non è possibile desumere con certezza che il paziente abbia ottenuto in modo esaustivo le dovute informazioni.
Avv. Egidio Oronzo