Di qui la conferma della decisione della Corte di Appello che aveva condannato il ricorrente (quale progettista e direttore dei lavori) per l’esecuzione di lavori in difetto di titolo abilitativo (PDC).
Il ricorrente, invero, affermava di essersi limitato alla mera redazione di elaborati tecnici necessari e preliminari alla SCIA indi di non aver vigilato sulle opere realizzate poichè gran parte delle stesse esulavano dall’incarico specifico ricevuto. Le opere ulteriori eseguite a seguito di quelle effettivamente denunciate secondo il ricorrente, pertanto, non coincidevano con la SCIA.
Sosteneva dunque il progettista venire meno ogni obbligo di verifica della conformità dei lavori per la parte “extra-incarico” ricevuta dal committente.
La Cassazione ha ribadito, tuttavia, la responsabilità del progettista nella fattispecie cosi delineata in fatto, posto che la “conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti” comporta sempre l’esistenza in capo al medesimo di un obbligo di vigilanza.
L’assenza dal cantiere, peraltro, non esclude la penale responsabilità per gli abusi commessi dal direttore dei lavori sul quale ricade, in ogni caso, l’onere di vigilare sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed il dovere di contestare le irregolarità riscontrate fino a rinuncia all’incarico, se vi fosse costretto dal committente inerte.
Di qui la S.C. afferma, pertanto, il disvalore della condotta omissiva attinente la fase di verifica e controllo nella esecuzione delle opere posto che il direttore dei lavori assume, oltrettutto, la funzione di garante nei confronti della amministrazione comunale dell’osservanza e del rispetto dei contenuti dei titoli abilitativi all’esecuzione dei lavori.
Avv. Egidio Oronzo