La VI Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza 3 ottobre 2019, n. 24757 torna sul dibattuto tema delle multe irrogate con il sistema “TUTOR” per eccesso di velocità.
Si rammenta in merito la pronuncia della Corte Costituzionale n. 113/15 che ebbe a colpire il comma IV dell’art 45 del c.d.s. “nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”.
Da tale sentenza della Consulta prende, infatti, le mosse l’ordinanza in commento.
Il caso concreto trae origine dalla impugnativa di una sentenza del Tribunale (seguita alla precedente del Giudice di Pace) che aveva confermato il rigetto all’opposizione avverso la violazione afferente il c.d.”eccesso di velocità” rilevato dal sistema SICV (TUTOR) e con il quale era stata comminata al ricorrente, oltre alla sanzione pecuniaria, la sospensione della patente e relativa decurtazione di punti.
Oggetto della contestazione nei due giudizi promossi dal ricorente è l’obbligo di verifica dell’adempimento dei vincoli di taratura e verifica delle apparecchiature di rilevamento.
E’ seguito annullamento della pronuncia da parte della S.C. con rinvio al Tribunale, premesso il richiamo alla suindicata sentenza della Corte Costituzionale 2015/n. 113.
Ne è discesa sul piano fomrale e sostanziale l’imposizione al giudice del merito di accertare, in concreto, se il dispositivo (TUTOR) sia stato o meno sottoposto alle verifiche periodiche di funzionalità e taratura sempre laddove sia il ricorrente formuli apposita istanza di esibizione in giudizio.
Ciò, ribadisce la Suprema Corte, in quanto anche il sistema Tutor rientra tra i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 e 148 C.d.S.
Avv. Egidio Oronzo