La recente sentenza della III sezione penale della Corte di Cassazione del 29 agosto 2019, n. 36636 ritorna sulla fattispecie di cui all’art. 609 bis c.p.
Il fatto: Nello specifico, si trattava di un individuo che baciava sulle labbra una giovane donna a seguito di una serie di insistite avances. La donna aveva palesemente respinto tali avances con parole chiare ed insuscettibili di esser fraintese. Inoltre: lo stesso atto repentino ed improvviso – dopo aver fatto chiudere gli occhi alla donna con un pretesto – era stato seguito da un’espressione minacciosa dell’uomo il quale aveva intimato alla ragazza “di non riferire a nessuno quanto era accaduto”. Infine: quando la giovane stava uscendo da una sala della palestra, il soggetto le si era avvicinato dicendole “Se vuoi ti raggiungo anche nello spogliatoio.” In tal modo, dunque, perseverando in un atteggiamento non solo molesto, ma anche palesemente esplicito nella sua valenza sessuale.
I giudici di merito: dall’esame delle circostanze di fatto, i giudici di merito avevano indi affermato come la condotta dell’imputato non dovesse essere considerata solo molesta, ma indicativa di una ferma valenza sessuale, tanto da condannare l’uomo per il delitto di violenza sessuale ex 696 bis c.p. e ciò posta sia la piena attendibilità della persona offesa e la totale inesistenza di pregressi suoi rapporti con il medesimo imputato.
La decisione della S.C. è conforme all’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui l’atto di aggredire la vittima, tentando di baciarla sulla bocca costituisce violenza sessuale (anche al solo stadio del tentativo), in quanto trattasi di una indebita interferenza nella sfera sessuale della vittima (in particolare Cass. Penale n. 43553/18)
Conclusioni: Il reato di cui all’art. 609 bis c.p.c. è configurato anche qualora la condotta violenta o minacciosa non abbia determinato una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, poiché il reo non ha raggiunto le zone intime della vittima, ovvero non abbia provocato un contatto di quest’ultima con le proprie parti intime.
La fattispecie di reato si configura quindi anche nel caso in cui il contatto sia stato superficiale o fugace e non abbia attinto una zona erogena o considerata tale dal reo per la reazione della vittima o per altri fattori del tutto indipendenti dalla volontà del soggetto agente.
L’atto sessuale viene riconosciuto come tale in senso oggettivo ed indi prescinde dal volere dell’agente il quale deve essere tuttavia consapevole dalla “natura sessuale” dell’atto posto in essere con la propria condotta cosciente e volontaria.
Avv. Egidio Oronzo