Con la sentenza n. 24922 del 2019, la Corte di Cassazione torna sul tema relativo ai principi di diritto da seguire ai fini dell’affermazione della responsabilità medica.
Ciò, con particolare riferimento alla prova del nesso causale tra il danno subito dal paziente (o il suo decesso) e la condotta del sanitario.
La questione, evidenzia la S.C., deve essere esaminata alla luce della legge Gelli la quale, come noto, a far data dall’anno 2017, ha riformato la materia.
In particolare la Corte di Cassazione si sofferma sulla “nuova” esimente di responsabilità del medico di cui all’articolo 590 sexties, comma 2, del Codice penale il quale così recita: “Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.”
La Corte di Cassazione, premessa l’introduzione di una siffatte esimente, riafferma come ai fini dell’accertamento del nesso causale debba farsi riferimento al principio dell’ “elevata probabilità logica”.
Si prescinde, in tal modo, da ogni riferimento di tipo statistico.
“L’elevata probabilità logica” è, infatti, principio che impone all’interprete una doppia valutazione del caso concreto:
– la prima da eseguirsi sulle basi scientifiche indi con riferimento alla letteratura specialistica;
. la seconda basata su di un ragionamento induttivo che possa verificare se la corretta condotta del medico avrebbe evitato il danno o la morte del paziente.
Si tratta della riaffermazione della cosidetta causalità alternativa ipotetica già contemplata in ambito penale.
In conclusione ai fini della affermazione del nesso causale l’interprete deve ipotizzare la correttezza e diligenza della condotta del sanitario e indi verificare – se ed in che misura – il fatto dannoso si sarebbe verificato ugualmente, con minore o maggiore intensità o non si sarebbe verificato affatto.
Sulla base della suddetta pronuncia è dunque richiesto un nesso causale di “alta probabilità” logica come tale disancorata da elementi di tipo meramente statistico.
Avv. Egidio Oronzo