Ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.
Questo è il dettato dell’articolo l’art. 167 c.c. dedicato all’istituto del fondo patrimoniale.
Conferire beni in fondo patrimoniale significa apporre sui beni stessi un vincolo di destinazione ai bisogni della famiglia, senza che sia necessario un trasferimento di proprietà.
Il conferimento può avvenire in due modi:
Il fondo patrimoniale è un patrimonio separato, in quanto destinato alla garanzia di specifici creditori. Infatti, i beni compresi nel fondo possono essere aggrediti solo dai creditori della famiglia: ciò significa che, qualora il creditore sappia che il debito non ha nulla a che vedere con i bisogni della famiglia, non potrà soddisfarsi sui beni del fondo.
Infatti, il successivo art. 170 c.c., categoricamente dispone che l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Facile a dirsi, molo meno a farsi.
Come si può dimostrare di essere stati a conoscenza che i debiti contratti erano estranei ai bisogni della famiglia?
La Cassazione con l’Ordinanza n. 8881 dell’11 aprile 2018 ha chiarito una volta per tutte quali sono i presupposti di aggredibilità del fondo patrimoniale.
Vediamo di analizzare nel dettaglio il percorso seguito dalla Corte.
IL PUNTO DI PARTENZA
Nel caso oggetto di analisi la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna (CTR) accoglieva l’appello proposto da un contribuente avverso una pronuncia di primo grado, che ne aveva respinto il ricorso contro l’iscrizione ipotecaria, notificatagli dall’Agente della riscossione e successivamente eseguita su beni immobili ricompresi in un fondo patrimoniale costituito ex artt. 167 ss. c.c.
La CTR osservava in particolare che, pur ammettendosi, in astratto, l’iscrizione ipotecaria anche sui beni facenti parte del fondo patrimoniale famigliare, tuttavia essendo il fondo costituito sin dal 1992, ciò, di per sé, implicava l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria impugnata.
L’Agente della riscossione proponeva quindi ricorso per cassazione avverso la decisione.
Il ricorso, secondo la Suprema Corte, era fondato.
I Giudici di legittimità hanno evidenziato che, in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale, alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., essendo legittima laddove l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia, circostanze che non possono comunque ritenersi dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa.
IL RAGIONAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE
In tema di fondo patrimoniale il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo va dunque ricercato non già nella natura dell’obbligazione, ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, dovendosi accertare che l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari, ovvero per il potenziamento della capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi. E grava sul debitore, che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, l’onere di provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari.
QUALCHE OSSERVAZIONE D’OBBLIGO
Come noto, la scelta dei coniugi di costituire un fondo patrimoniale rappresenta uno dei modi legittimi di attuazione dell’indirizzo economico familiare.
Viceversa, solo quando sia dimostrata l’idoneità della costituzione del fondo patrimoniale ad ostacolare il soddisfacimento dell’obbligazione tributaria tale strumento giuridico finisce per costituire uno dei vari mezzi di sottrazione del patrimonio alla garanzia di adempimento del debito contratto con il Fisco.
L’iscrizione ipotecaria è quindi ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale, alle condizioni indicate dall’ art. 170 c.c. laddove l’accertamento relativo alla riconducibilità dei debiti alle esigenze della famiglia va rimesso al giudice di merito, che può eventualmente legittimare la possibilità per l’ufficio di poter prescindere dal divieto di esecuzione di cui al citato articolo 170.
Quanto poi ai criteri, sono ricompresi nei bisogni familiari le esigenze volte al pieno mantenimento e sviluppo della famiglia, al potenziamento della sua capacità lavorativa con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria.
E’, invece, irrilevante qualsiasi indagine riguardo alla anteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo, in quanto l’art. 170 c.c. non limita il divieto di esecuzione forzata ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla costituzione del fondo, ma estende la sua efficacia anche ai crediti sorti anteriormente, salva la possibilità per il creditore, se ne ricorrono i presupposti, di agire in revocatoria ordinaria.
Egidio Oronzo
Avvocato