È FEDIFRAGO IL MARITO CHE CERCA INCONTRI AMOROSI SUL WEB?

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Com’è noto, la violazione dei doveri coniugali, quando causa il fallimento del matrimonio, può portare a una pronuncia di addebito.

Ma questo dovere coniugale di fedeltà come viene interpretato dalla giurisprudenza? A prescindere dagli aspetti prettamente fisici e sessuali ciò che complica non di poco il panorama interpretativo è anche la questione dell’adulterio “virtuale”: in un’epoca in cui la vita dell’individuo è sempre più caratterizzata dall’uso di mezzi telematici (smartphone, computer, e-mail, sms, foto postate su vari social) ci si chiede se possa essere considerata infedeltà anche una relazione on line.

La Corte di cassazione con l’ordinanza del 16 aprile 2018, n.9384 respinge il ricorso del marito che aveva chiesto al giudice di pronunciare l’addebito nei confronti della moglie che si era allontanata dalla casa coniugale senza preavviso chiarendo che il comportamento della donna che si è allontanata da casa non costituisce violazione dei doveri coniugali se è stato a sua volta causato da un comportamento dell’uomo.

Il che equivale a dire che in presenza di una frattura preesistente nel rapporto matrimoniale l’allontanamento della donna non può essere considerato la causa dell’intollerabilità della convivenza.

E d’altronde l’addebito presuppone l’accertamento della riconducibilità della crisi coniugale alla condotta di uno o di entrambi i coniugi, consapevolmente e volontariamente contraria ai doveri coniugali e l’accertamento della sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell’intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia di separazione.

L’indagine sulla intollerabilità della convivenza e sulla addebitabilità della separazione non può basarsi infatti sull’esame di singoli episodi di frattura, quali ad esempio, nel caso in esame, l’allontanamento, ma deve derivare dalla valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascun coniuge, per accertare se quello tenuto da uno di essi sia stato causa dell’intollerabilità della convivenza ovvero un effetto di questa.

In questo contesto si ritiene che l’allontanamento di uno dei due coniugi dalla residenza familiare non costituisca violazione di un obbligo matrimoniale, laddove lo stesso risulti legittimato da una “giusta causa”, vale a dire dalla presenza di situazioni di fatto di per sé incompatibili con il protrarsi di quella convivenza, ossia tali da non rendere esigibile la pretesa di coabitare (già Cass. n.7163 del 2016).

La condotta dell’uomo pertanto, anche se non è stato pronunciato a suo carico l’addebito della separazione, in mancanza di una precisa richiesta in tal senso, è stata ritenuta causa della frattura del rapporto di fiducia tra coniugi.

Il marito, in particolare, aveva navigato su siti di incontri cercando relazioni extraconiugali via internet e tale comportamento viene ritenuto dalla Cassazione, che ribadisce quanto affermato dalla Corte d’appello, violazione del dovere di fedeltàanche se non ha portato a un effettivo adulterio.

Va detto che l’interpretazione del dovere di fedeltà, di pari passo con i mutamenti della società, ha subito con il tempo una notevole evoluzione giurisprudenziale. La fedeltà, infatti, inizialmente legata ad un aspetto prettamente sessuale e fisico e intesa come mera astensione da rapporti extraconiugali, è diventata lealtà, fiducia, solidarietà e rispetto della dignità dell’altro.

La Cassazione ha così sostenuto che l’adulterio rileva, ai fini dell’addebito, non in sé ma solo se, come causa dell’impossibilità della convivenza, ha provocato offesa al decoro e alla dignità del coniuge tradito.

Più che l’atto infedele rileva tutto ciò che può determinare forme di gossip sulla vicenda.

Non può non saltare all’occhio una differenza rispetto alla casistica precedente.

Finora la giurisprudenza ha preteso, per la configurazione dell’addebito nei casi di infedeltà “platonica”, che il comportamento recriminato abbia una precisa rilevanza esterna, abbia cioè una dimensione pubblica oltre a quella intima e privata, e che abbia un contenuto obiettivamente ingiurioso, cioè violativo della dignità e del decoro dell’altro coniuge.

Nel caso in esame, invece, la navigazione su siti web di incontri, pur non concretando un tradimento “fisico” viene considerata idonea a violare i doveri coniugali anche se non vi è una pubblicità esterna, ossia in assenza di una lesione alla dignità e al decoro del coniuge, in quanto lede comunque il rispetto dell’altro e la fedeltà intesa come alleanza tra i due.

In conclusione, il dovere di fedeltà tra coniugi ha registrato un enorme cambiamento rispetto al passato. Basti pensare che fino al 1968 l’adulterio era addirittura punito penalmente, e la condotta della donna veniva ritenuta più grave di quella dell’uomo.

Il tradimento costituiva causa autonoma di separazione.

L’istituto della separazione personale è poi passato dall’essere una sanzione nei confronti del coniuge colpevole di aver violato i doveri nascenti dal matrimonio a un rimedio di fronte a una situazione oggettivamente idonea a rendere intollerabile la convivenza coniugale. In questo contesto il comportamento adultero ha perso significato di per sé rimanendo motivo di addebito solo quando ha effettivamente causato la fine dell’unione tra marito e moglie.

Col tempo, poi, il dovere di fedeltà ha cambiato significato: non è più il mero obbligo di astenersi da rapporti di natura sessuale con partner diversi, ma viene identificato con i concetti di lealtà, fiducia e reciproca solidarietà.

Pertanto, se i due accettano i reciproci tradimenti o li hanno superati riconciliandosi, questi non potranno essere più posti come causa della rottura dell’unione e dar quindi luogo a una pronuncia di addebito.

Allo stesso modo se la vita coniugale è concordemente aperta a relazioni con terzi ciò non può costituire, secondo le ultime interpretazioni giurisprudenziali, violazione dei doveri coniugali.

I romantici storceranno il naso, ma è una delle tante implicazioni portare dal web con le quali stiamo imparando a convivere.

 

Egidio Oronzo

Avvocato